Modifiche al DPCM 22 marzo 2020: resta sospesa l’attività di manutenzione del verde

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Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, viene modificato l’elenco delle attività non sospese di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che aveva disposto la sospensione delle attività produttive e commerciali non essenziali e strategiche.
Il fine quello di consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall’allegato 1 e, dall’altro, la sospensione delle attività non ritenute essenziali.

Scarica il Decreto del MISE del 25 marzo 2020 – Modifiche all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020

Così come nel primo elenco allegato al DPCM del 22 marzo, rimangono sospese le attività di cura e manutenzione del verde (codice 81.3.) su cui Assoverde aveva richiesto chiarimenti ai Ministri competenti, in ragione delle criticità che la sospensione prolungata dei lavori, in questo particolare periodo dell’anno, potrà produrre.
Leggi la Lettera di Assoverde ai Ministri

Analoga attenzione era stata posta, su tali attività, da Confagricoltura che, in data 23 marzo, aveva richiesto la possibilità di rivedere la scelta di sospensione, “considerando la necessità di procedere alle attività indifferibili di gestione di piante e altre colture e la coerenza rispetto ad altre attività comunque consentite come il florovivaismo”.
Leggi le dichiarazione di Confagricoltura

Rimane fermo, secondo quanto disposto dal DPCM del 22 marzo, che:

  • le attività che risultano sospese ai sensi dello stesso Decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga non sussistano le predette condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando le misure restrittive riconfermate nell’ultimo DL del 25 marzo 2020.
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, è consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.