Approvato in Assemblea Generale il 27 luglio 2022

Ogni Associazione è dotata di uno Statuto
che regola le attività e i rapporti
con e tra gli Associati

TITOLO I

(denominazione, sede, durata, scopi)

Art. 1 – Denominazione.

È costituita la ”Associazione Italiana Costruttori del Verde”, in breve denominata “Assoverde”.

Art. 2 – Sede sociale

La sede sociale è in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell’Assemblea anche prima della scadenza del termine stesso.

Art. 4 – Caratteristiche

L’Associazione si configura come ente non commerciale ed ha rilevanza a carattere nazionale e non persegue fini di lucro.

L’Associazione non intende esprimere nessuna attività sia di carattere politico che religioso.

Nell’ambito, comunque, delle sue attività istituzionali potrà svolgere attività commerciale marginale e complementare alle sue finalità.

Art. 5 – Scopo

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del suolo attraverso il coordinamento delle opere delle imprese ad essa associate, la formazione e l’aggiornamento degli operatori, iniziative di formazione, informazione e comunicazione.

L’Associazione si prefigge di portare a conoscenza di tutti gli Operatori del settore, Imprese e Progettisti, Autorità politiche e tecniche degli Enti statali, regionali, provinciali e comunali, Direzioni ed Uffici di tutti i grandi e piccoli committenti, pubblici e privati, l’esigenza di una qualificazione del settore, assegnando ad ogni specialista il proprio compito.

A tale fine si impegna a:

  • promuovere e favorire lo scambio di esperienze tra aziende associate;
  • organizzare tutte le iniziative comuni atte allo sviluppo e alla attività delle aziende stesse nonché alla difesa della categoria;
  • tutelare e promuovere gli interessi professionali delle imprese associate ad ogni livello;
  • rappresentare gli interessi dei propri Associati nei confronti delle Autorità pubbliche e degli enti statali, parastatali e locali, dei privati, della collettività e dei vari sindacati di categoria ad ogni livello;
  • aderire, ove opportuno, ad altre associazioni di categoria per promuovere l’interesse verso il settore di cui Assoverde è rappresentativa;
  • designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti e gli organi in cui sia richiesta la rappresentanza dell’Associazione.

TITOLO II

(Soci)

Art. 6 – Requisiti

Possono essere Soci ordinari:

  1. le persone fisiche, residenti ed operanti in territorio italiano, titolari di imprese;
  2. gli Enti e le persone giuridiche, aventi sede ed operanti in territorio italiano, che eseguono lavori e servizi di costruzione e manutenzione di spazi verdi destinati a parchi, giardini, impianti sportivi pubblici e privati e di aree verdi destinate agli impianti ecologici e di salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del suolo aventi i requisiti necessari per svolgere lavori pubblici secondo le normative vigenti.

In particolare si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sottoelencati lavori:

  1. lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato;
  2. lavori di terra, scavi, sbancamenti, e riporti di terreno vegetale ed inerti;
  3. lavori di demolizione e sterri;
  4. lavori stradali connessi e pertinenti l’area a verde;
  5. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
  6. opere murarie di contenimento e decorazioni (muri e pavimentazioni speciali);
  7. lavori relativi alla realizzazione di nuove costruzioni al servizio dell’area verde e/o restauro di preesistenze immobiliari finalizzate ed opere connesse ed accessorie interne ed esterne;
  8. lavori di difesa e sistemazione idraulica propriamente detti;
  9. lavori di sistemazione agraria e forestale;
  10. lavori e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica;
  11. lavori di costruzione di impianti irrigui e pluvirrigui finalizzati ed opere connesse ed accessorie relative al prelievo dell’acqua anche dal sottosuolo e al suo accumulo e distribuzione;
  12. lavori propedeutici e predispositivi alla installazione di impianti di illuminazione di aree verdi, viali e pertinenze;
  13. lavori di costruzione di aree di svago e riposo per bimbi, ragazzi, adulti, con fornitura e posa in opera di accessori e giochi per una completa fruizione dell’area a verde;
  14. lavori di impianti idrici e fognanti;
  15. lavori di allestimento e costruzione e manutenzione di impianti sportivi e superfici sportive naturali, sintetiche o miste;
  16. lavori di impianto del verde con piantagione in garanzia e manutenzione;
  17. lavori di installazioni di impianti relativi alla sicurezza;
  18. Verde Pensile e verticale;
  19. Verde Storico Monumentale.
  20. manutenzione di tutti gli impianti e di tutti i lavori realizzati, come specificato dal punto 1 al punto 19 del presente articolo.
  • gli Enti e le persone giuridiche, aventi sede ed operanti in territorio italiano, che operano nel campo della produzione vivaistica e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti vivaistici.

Tutte le attività di cui sopra devono comunque essere finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna nel rispetto degli equilibri ecologici.

La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

1) Se persona fisica:

  1. indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
  2. impegno a versare la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate dall’Associazione.

2) Se Ente o persona giuridica:

  1. ragione sociale e dati identificativi della società;
  2. copia delibera di adesione alla Associazione;
  3. impegno a versare la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  4. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate dall’Associazione.

La domanda di adesione dovrà essere valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’Art. 6 del presente Statuto, delibera sulla domanda e comunica, per iscritto, al Socio il positivo accoglimento della stessa entro 30 giorni dalla delibera con l’obbligo del relativo pagamento della quota associativa.

L’ammissione a Socio avrà effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo delibera sul positivo accoglimento della domanda, previo pagamento della quota associativa. Da tale data sarà inserito nel previsto Elenco Soci.

L’Associato, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall’Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in Assemblea.

Art. 8 – Ulteriori Diritti del Socio

I Soci, oltre ai diritti stabiliti dal vigente Statuto, hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione Italiana Costruttori del Verde nonché a fregiarsi del marchio dell’Associazione stessa.

Art. 9 – Doveri del Socio

I Soci sono obbligati a:

  1. versare ogni anno la quota associativa entro il 31 marzo;
  2. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  3. impegnarsi alla collaborazione con l’Associazione con particolare riferimento al proprio settore territoriale di competenza fornendo dati e notizie e partecipando attivamente alla vita dell’Associazione stessa.

Art. 10 – Recesso

La domanda di recesso può essere proposta esclusivamente dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali; deve essere comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il Socio può recedere:

  1. immediatamente, nel caso in cui abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. entro il 30 settembre dell’anno solare, qualora non abbia più interesse a partecipare allo scopo della Associazione.

In entrambi i casi di cui sopra, oltre tale termine, è comunque dovuto il pagamento integrale della quota associativa dell’anno in corso e dell’anno successivo.

Il recesso sarà esaminato dal Consiglio Direttivo e diventa efficace a far data dal ricevimento della domanda di recesso, previa verifica della regolarità del contributo associativo per l’anno corrente.

Art. 11 – Esclusione

L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

  1. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Associazione;
    1. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
    1. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
    1. che non sia regola con il pagamento delle quote associative;
    1. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Associazione.

Della relativa deliberazione sarà cura del Presidente darne immediata comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata; quanto deliberato diventa efficace a far data dal ricevimento, da parte del Socio, della relativa comunicazione.

Art. 12 – Socio aggregato e Socio sostenitore

Aderisce all’Associazione, in qualità di Socio aggregato, il soggetto, sia persona  fisica che giuridica, che non sia in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6, ma che svolga comunque una attività complementare e/o similare a quelle previste dallo stesso Art. 6. Egli potrà rivolgere domanda di ammissione nelle stesse formalità previste dall’Art. 7 specificando, ulteriormente, di richiedere l’adesione all’Associazione in qualità di Socio aggregato.

Il Socio aggregato sarà inserito in una particolare sezione dell’Elenco soci.

Il Socio aggregato gode dei diritti stabiliti dall’Art. 8 ed è assoggettato ai doveri descritti all’Art. 9.

Il Socio aggregato sarà invitato a partecipare alle Assemblee dell’Associazione ma non avrà diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo potrà fissare una quota sociale di valore inferiore a quella determinata ai sensi dell’Art. 16.

Valgono, in quanto compatibili, le stesse norme in tema di recesso ed esclusione.

Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di Soci sostenitori, tutte le persone sia fisiche che giuridiche, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

I sostenitori non sono soci e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Art. 13 – Socio onorario

Possono essere nominati dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo, anche Soci onorari per particolari meriti tecnici, scientifici e imprenditoriali.

Il Socio onorario sarà inserito in una particolare sezione dell’Elenco soci.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Valgono, in quanto compatibili, le stesse norme in tema di recesso ed esclusione.

Art. 14 – Controversie

Per ogni controversia riguardante qualsivoglia figura associativa, comprese quindi anche le controversie tra Socio tra Socie Associazione, si elegge foro competente quello di Roma.

TITOLO III

(Patrimonio sociale)

Art. 15 – Proventi e patrimonio sociale

I proventi della Associazione sono costituiti:

  1. dalle quote associative;
  2. da eventuali contributi o sovvenzioni ottenuti da Enti pubblici o privati;
  3. da eventuali attività commerciali marginali.

Art. 16 – Quote sociali

Il valore della quota sociale è fissato annualmente, entro il 31 dicembre, dal Consiglio Direttivo, in relazione alla situazione di bilancio, al bilancio preventivo ed ai progetti da realizzare.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione; in caso di mancato o ritardato pagamento, sulle somme dovute, saranno richieste somme aggiuntive pari al pagamento dell’interesse legale.

Art. 17 – Divieto di distribuzione del patrimonio

É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. Gli eventuali avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Ente per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi statutari.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Sentito il Collegio Sindacale o Revisore Unico, entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico-finanziario da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea, insieme alla relazione del Collegio Sindacale o Revisore Unico, entro il 30 aprile.

TITOLO IV

(Organi sociali)

Art. 20 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea è l’organo sovrano della vita dell’Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’indicazione dell’elenco delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità: comunicazione scritta (fax o e-mail) almeno 15 giorni prima della data di convocazione. E’ consentita la partecipazione all’Assemblea, e la possibilità di esprimere eventuali voti, anche in modalità da remoto attraverso le piattaforme che saranno comunicate nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o Revisore Unico o da tanti Soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

Art. 21 – Poteri dell’Assemblea ordinaria

Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea Ordinaria:

  1. L’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
  2. Le deliberazioni sull’indirizzo generale dell’Associazione e gli ordini del giorno o mozioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
  3. Le deliberazioni in merito al rendiconto economico/finanziario annuale e al bilancio preventivo, e agli eventuali regolamenti interni.

Art. 22 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 23 – Quorum costitutivi e deliberativi

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

  • in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più̀ uno dei voti spettanti ai Soci;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, per gli intervenuti fisicamente, e per conteggio per gli intervenuti da remoto, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nell’Elenco Soci da almeno trenta giorni e in regola con il pagamento della quota sociale.

Qualora il Socio non trasmetta entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo i dati dell’anno precedente relativi al fatturato, sarà tenuto a versare la quota sociale massima.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio ordinario e che non sia consigliere o membro del Collegio Sindacale.

Nessun socio può assumere più di una delega.

I soci onorari non possono esercitare il diritto di delega.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri scelti fra i Soci ordinari e viene eletto dall’Assemblea; resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le candidature per l’elezione a Consigliere sono indicate dalla Commissione Elettorale (o Comitato dei Saggi) e dovranno essere espressione dei Soci ordinari, del settore operativo e della territorialità, come meglio specificato all’Art. 30.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e un Vice Presidente; nomina il Segretario Generale, il cui mandato avrà durata pari a quello del Consiglio Direttivo, determinandone il relativo compenso.

Dopo quattro assenze ingiustificate nel corso del mandato o dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il membro del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica ed il Consiglio provvede, così come per i Consiglieri dimissionari, alla sostituzione per cooptazione che deve essere ratificata alla prima Assemblea.

Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati attraverso mezzi elettronici e via etere, con l’ausilio di piattaforme dedicate, quali ad esempio Zoom o Skipe.

Art. 25 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione, attua rigorosamente le decisioni delle assemblee dei Soci e controlla scrupolosamente il rispetto dello Statuto da parte dei soci.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

  1. convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
  2. redigere il rendiconto annuale economico-finanziario;
  3. determinare il valore della quota sociale come stabilito dall’Art. 16;
  4. deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività; far gli atti, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti cambiari e cartolari in genere;
  5. deliberare circa l’ammissione, l’esclusione dei Soci;
  6. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge, o del presente Statuto, siano riservate all’Assemblea generale.
  7. delegare parte dei propri poteri a propri membri, nonché conferire speciale procura al Segretario generale o a terzi per singoli atti o categorie di atti.
  8. nominare il Comitato Tecnico Operativo previsto dall’Art. 29 e le Commissioni di cui all’Art. 30.

Art. 26 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutte le circostanze, firma impegnando tutta l’Associazione, presiede tutte le riunioni a cui partecipa convoca il Consiglio Direttivo.

Per favorire il rinnovamento all’interno dell’Associazione, il Presidente non potrà essere rieletto per più di 2 mandati.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice presidente.

Art. 27 – Segretario generale

Il Segretario generale svolge le seguenti mansioni:

  1. ha l’incarico di provvedere alla tenuta dell’Elenco Soci;
  2. effettua la raccolta e la verifica del versamento delle quote;
  3. provvede alla redazione dei verbali delle riunioni;
  4. segue la tenuta dell’archivio e della corrispondenza;
  5. cura l’organizzazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
  6. coordina il Comitato tecnico operativo, i convegni, le conferenze, le missioni, i deliberati del Consiglio;
  7. assiste i Soci anche con visite aziendali su tutte le problematiche legate agli obiettivi dell’associazione;
  8. con apposita delibera del Consiglio Direttivo può essere delegato a rappresentare l’Associazione presso l’ELCA di Bad Honnef (D) e comunque presso tutti quegli organi internazionali che abbiano interessi attinenti con l’oggetto dell’associazione.
  9. ha anche la facoltà di nominare, congiuntamente e/o disgiuntamente dal Presidente, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Segretario può avvalersi della collaborazione di impiegati o di collaboratori esterni per la tenuta dei conti e dell’impianto amministrativo, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale o da un Revisore Unico.

Fra i componenti del Collegio Sindacale, il Presidente, così come il Revisore Unico, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili del Ministero della Giustizia.

L’incarico di controllo contabile è conferito dall’Assemblea che determina altresì il corrispettivo annuo spettante al Collegio Sindacale o al revisore per la durata dell’incarico.

L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico – verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; – verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; – esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio redatto; – partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Art .29 – Comitato Tecnico Operativo

Giacché l’Associazione ha lo scopo di promuovere la libera adesione su tutto il territorio nazionale salvaguardando le necessità e bisogni delle imprese sui territori, l’Associazione si avvale di un Comitato Tecnico Operativo, composto: dal Segretario generale, che ne dirige le attività, e da Funzionari tecnici incaricati.

Il Comitato Tecnico Operativo ha, in particolar modo, i seguenti compiti:

  • mantenere rapporti con i Soci del relativo territorio;
  • fungere da collegamento tra istanza nazionale e territoriale;
  • proporre iniziative di promozione sul territorio, (campagne promozionali, iniziative specifiche sui temi inerenti il settore);
  • svolgere eventuali ricerche di mercato in ordine a prezzi, operazioni lavorative, indirizzo del mercato del settore, esigenze del mercato, posizionamento della concorrenza;
  • promuovere lo spirito associativo e ricercare sul territorio nuovi possibili associati;
  • trasmettere dati e report, recepiti dalle indagini sul territorio richiesti dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Comitati Territoriali, di Filiera e Comitato dei Saggi

Il Consiglio Direttivo è istituzionalmente delegato a nominare i membri delle Commissioni che si rendesse opportuno o necessario costituire, scegliendone i componenti fra Esperti soci e non soci, nonché gli eventuali referenti territoriali su proposta dei Soci del relativo territorio.

Il Consiglio direttivo stesso nomina un Comitato di tre saggi, con particolare conoscenza della vita associativa, esperienza e alta moralità; gli stessi avranno il compito di comporre la lista dei candidati alle cariche per il rinnovo del Consiglio Direttivo sulla base delle autocandidature ricevute e delle successive valutazioni delle stesse e, nel contempo, informeranno l’assemblea dei soci di tutte le altre candidature ricevute.

Saranno quindi approntate due liste: la prima precompilata con il nome dei candidati prescelti dal Comitato dei Saggi, una seconda lista con tutti i nominativi candidati, nessuno escluso.

Il Comitato dei Saggi sarà costituito da membri soci che non ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’Associazione.

TITOLO V

(Disposizioni generali)

Art. 31 – Rapporti internazionali

L’Assoverde può aderire all’ELCA – European Landscape Contractors Association con sede in Bonn (D).

Art. 32 – Disposizioni di legge

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.

FIRMATO: Rosina Zuliani Sgaravatti (Presidente Assoverde) – Studio Notarile Becchetti & Associati