DL 25/03/2020: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

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In ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus COVID-19, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi particolarmente in Italia, il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19, riconsidera le misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari, su specifici ambiti territoriali e sull’intero territorio nazionale.

In particolare, le misure di contenimento riguardano:


SPOSTAMENTI E ASSEMBRAMENTI: limitazione della circolazione delle persone; chiusura strade, parchi o altri spazi pubblici; previsione di quarantene anche precauzionali; limitazione, sospensione o divieto di manifestazioni, spettacoli e cerimonie pubbliche; chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche o altri analoghi luoghi di aggregazione; sospensione o limitazione dell’accesso a musei; sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali e ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, attività ludiche, ricreative, sportive e motorie; riduzione di collegamenti e trasporti pubblici; sospensione delle attività educative, scolastiche, professionali e accademiche, oltre che di viaggi di istruzione, iniziative di scambio culturale, visite guidate; limitazioni delle procedure concorsuali e selettive.


LAVORO: predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; limitazione della presenza dei dipendenti negli uffici pubblici, fatte salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali, da fornire prioritariamente mediante il ricorso al lavoro agile; limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle di generi agricoli, alimentari e di prima necessità; limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità; limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; limitazione o sospensione delle attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto delle misure di sicurezza; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle predette attività economiche, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

MISURE SANITARIE: limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture sanitarie e ad istituti penitenziari; obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio; adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico.

Considerata l’eccezionalità di tali misure, le stesse potranno avere una durata predeterminata, non superiore a trenta giorni, e tuttavia ovviamente reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine di durata dello stato di emergenza dell’epidemia da COVID – 19, già deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Il potere di adottare ulteriori Decreti resta attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione interessata, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Le ordinanze regionali possono introdurre misure più restrittive solo nelle more dell’adozione dei predetti DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario che si siano verificate nel loro territorio o in una parte di esso.

Salvo che il fatto costituisca reato, ogni violazione delle prescrizioni che saranno concretamente introdotte è sanzionata amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
Chi viola la quarantena è assoggettato alla più grave violazione di una specifica condotta intenzionale, ossia quella di colui che, essendo stato infettato dal virus, contravviene all’obbligo di impedire l’ulteriore diffusione del virus.

Con il presente Decreto, viene abrogato il DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, salvo l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4, oltre l’articolo 35 del DL 2 marzo 2020, n. 9.

Scarica il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19