Dpcm 3 novembre 2020: le 3 Italie

E stato pubblicato – (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41) – il nuovo DPCM – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» (20A06109) – che sarà in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre.

Il provvedimento individua 3 scenari territoriali:

  1. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con le misure più restrittive (Aree Rosse);
  2. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard (Aree Arancioni);
  3. Aree del territorio con misure standard (Aree Gialle).

La classificazione, su base territoriale, dipende dal coefficiente di rischio che risulta dal monitoraggio di 21 parametri oggettivi.

L’inserimento o la fuoriuscita delle regioni dai 3 scenari di riferimento verranno stabiliti con ordinanza del Ministero della Salute e avranno efficacia per un minimo 15 giorni, in ragione del coefficiente di rischio raggiunto dalla stessa regione.

Tra le diverse misure, quelle relative agli spostamenti prevedono:

Nelle Zone gialle:

  • Limiti nella circolazione delle persone nella fascia serale – dalle 22,00 alle 5,00 – con la raccomandazione, per tutto l’arco della giornata, a non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • Chiusura di strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento.

Nelle Zone arancioni:

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Nelle Zone rosse:

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il DPCM prevede misure progressivamente più restrittive, che vanno da limiti di orario a sospensione completa delle attività, per una serie di attività (ristorazione, centri commerciali, negozi non di prima necessità, ecc.), come indicato negli allegati.

Le altre attività economiche (studi professionali, imprese) restano aperte in tutte e tre le zone di rischio, nel rispetto dei Protocolli sulla sicurezza e di regole generali che, ad esempio, raccomandano fortemente lo smart working in tutti i casi in cui le mansioni lavorative lo consentono.

Scarica il DPCM

Scarica gli Allegati

Scarica Allegato 23

Scarica Allegato 24

Scarica l’ordinanza del Ministero della Salute